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Regolamento
della Federazione Alzheimer Italia

E' stato adottato dall'Assemblea Generale del 9 luglio 1999 per regolare i rapporti interni tra le Associazioni Locali e la Federazione Alzheimer Italia

Art. 1
Associati della Federazione Alzheimer Italia devono essere associazioni formalmente costituite ed avere un organo direttivo (Consiglio Direttivo) con adeguata rappresentanza di familiari di ammalati.

Art. 2
Le Associazioni, che ne faranno domanda, saranno ammesse in qualità di Associati in via definitiva, con atto formale, dal Consiglio Nazionale dopo due anni dall'ammissione sperimentale (
Art. 4.3 dello Statuto della Federazione) a condizione che dimostrino:

  1. essere regolate da uno Statuto in sintonia con quello della Federazione
  2. ispirarsi ai principi e agli scopi indicati all'Art. 2 dello Statuto della Federazione
  3. operare concretamente per la realizzazione degli stess;
  4. svolgere effettivamente un'attività qualificata
  5. avere nel proprio organo direttivo (Consiglio Direttivo) la prevalenza di familiari di malati di Alzheimer
  6. attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo della Federazione
  7. sostenere gli organi sociali della Federazione nel normale assolvimento dei compiti che ad essi competono.

Art. 3
Il Consiglio Nazionale avrà la facoltà di effettuare controlli, ispezioni, verifiche presso gli Associati per controllare l'esistenza costante di queste condizioni.

Art. 4
Gli Associati avranno il dovere di porre a disposizione del Consiglio Nazionale tutta la documentazione richiesta e offrire ogni collaborazione all'attività di controllo.

Art. 5
Come dagli Art. 2d e Art.4.1 dello Statuto la Federazione concederà agli Associati l'uso della denominazione di Associazione Alzheimer seguiti dal nome della provincia o regione ed all'utilizzo del logo della Federazione.

Art. 6
Il Consiglio Nazionale potrà, in qualsiasi momento, escludere un Associato dalla Federazione (art. 4.4. dello Statuto della Federazione) nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui sopra, o la sua condotta non sia conforme allo spirito della Federazione ed agli obblighi che derivano dall'adesione e toglierli la concessione dell'uso della propria denominazione.

Art. 7
Gli Associati presenteranno annualmente alla stessa una copia del loro bilancio e del Verbale di Assemblea Annuale. Tale documentazione dovrà pervenire prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Annuale della Federazione Alzheimer Italia perché possa far parte integrante del Verbale relativo.

Art. 8
Gli Associati invieranno periodicamente relazioni sulle proprie attività, nonché convocazioni e inviti per riunioni, conferenze, convegni e dibattiti locali, da utilizzare nel Notiziario Alzheimer Italia.

Art. 9
Le informazioni di base sulla malattia e sulle eventuali risorse della comunità, le consulenze, la partecipazione a gruppi di sostegno o auto-aiuto devono essere fornite gratuitamente, su richiesta, ai familiari degli ammalati.

Art. 10
Gli Associati sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all'esterno come facenti parte della stessa. Utilizzeranno la denominazione di "Alzheimer(seguita dal nome della provincia o regione) Federazione delle Associazioni Alzheimer d'Italia" affiancata dal logo della Federazione.

Art. 11
Gli Associati devono condividerne la filosofia e la politica, mantenendo una condotta eticamente elevata ed evitare conflitti di interesse, sia al loro interno che nei confronti della Federazione.
A titolo esemplificativo, si intende "conflitto di interesse" (nel primo caso) la situazione nella quale le finalità dell'Associazione (Associata) possono essere o sono pregiudicate dall'operato di propri soci o amministratori o (nel secondo caso) quando le finalità della Federazione possono essere o sono pregiudicate dall’operato dell'Associazione (Associata).

Art. 11/B
I soci delle Associazioni (Associate) e i componenti dell'organo direttivo (Consiglio Direttivo e Consiglio Nazionale) non accetteranno mai alcun onorario o regalia, a titolo personale, per attività svolte in nome e per conto dell'Associazione e/o della Federazione Alzheimer Italia.

Art. 12
Gli Associati, per qualsiasi studio o ricerca scientifica, condotta in proprio o in collaborazione con altre organizzazioni, che richieda l'utilizzo dei nominativi dei Soci Familiari in loro possesso, devono ottenere da questi il consenso informato per iscritto tramite un formulario predisposto appositamente.

Art. 13
L'organizzazione di manifestazioni ed eventi speciali deve essere effettuata in collaborazione con la Federazione.

Art. 14
Ogni Associazione ha diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea degli Associati, nella persona del Presidente, o da lui delegato per iscritto. La richiesta di ammissione implica la volontà dell'Associazione di partecipare concretamente alle attività della Federazione.

Art. 15
Gli Associati e i loro Soci riceveranno il Notiziario Alzheimer Italia; potranno, inoltre, inviare alla Federazione ulteriori nominativi ai quali desiderino che giunga il Notiziario.

Art. 16
Gli Associati riceveranno tutti i materiali e modulistiche a disposizione della Federazione

Art. 17
Gli Associati riceveranno periodicamente dalla Federazione informazioni su vari aspetti del problema Alzheimer nonché convocazioni e inviti per riunioni, conferenze e convegni sia locali che nazionali e internazionali.

Art. 18
Gli Associati e i loro Soci riceveranno dalla stessa, su richiesta, consulenze ed assistenze varie, sia per quanto riguarda aspetti amministrativi, fiscali, legali, organizzativi nonché la produzione di stampati, comunicati, ecc. o la progettazione di eventi particolari (riunioni, conferenze, raccolte fondi, ecc.).

Art. 19
Gli Associati riceveranno dalla Federazione informazioni sui progressi della ricerca nel mondo.


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