Alzheimer Italia - Federazione delle Associazioni Alzheimer d'Italia
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STATUTO
ART. 1
l.l E' costituita con sede in Milano, Via Alberto da Giussano n.7, una Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER ITALIA - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALZHEIMER D'ITALIA", enunciabile anche come "ALZHEIMER ITALIA" o "FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA".
ART. 2
2.1 L'Associazione ha lo scopo:
a) di rappresentare gli associati presso le organizzazioni, le autorità e gli enti a livello internazionale, nazionale e regionale, in sede legislativa e amministrativa per ogni attività utile od opportuna al fine di:
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- stimolare la ricerca e per guanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio- sanitario specializzato.
b) di assistere tecnicamente gli associati promuovendo studi e ricerche e iniziative di formazione e aggiornamento.
c) di coordinare l'azione degli associati nella elaborazione di piani organici destinati all'attuazione degli scopi associativi.
d) di concedere l'uso del nome dell'Associazione alle associazioni locali che, nel proprio statuto e nella propria attività, si ispirino al volontariato e che perseguano gli scopi indicati nel presente statuto.
e) di promuovere la costituzione di associazioni a livello locale (regionale o provinciale), da accettare come Associati, in modo da assicurare una più efficace azione sul territorio per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 3
3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:
a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
b) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato ed alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità
i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.

ART. 4
4.l Possono essere Associati, oltre al gruppo dei Soci Fondatori, le associazioni locali, a livello regionale o provinciale, che siano regolate da un proprio statuto in sintonia con quello dell'Associazione "ALZHEIMER ITALIA" e che siano ispirate ai principi indicati nell'art. 2. Essi assumono la qualità di Associati ordinari e la denominazione di Associazione Alzheimer seguita dal nome della provincia o della Regione.
4.2 Possono inoltre associarsi, in qualità di Affiliate, le associazioni che, pur non avendo le predette caratteristiche, operino tuttavia, anche in via non prevalente, nel settore della malattia di Alzheimer.
4.3 La qualità di Associato si assume a seguito di delibera del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo potrà disporre l'ammissione sperimentale della durata di due anni e l'ammissione definitiva decorso tale periodo purché l'Associato abbia dato concreta prova di collaborazione fattiva nella realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e abbia dimostrato, anche in base al numero dei propri associati e alla prevalenza nel proprio organo direttivo di familiari di malati Alzheimer, lo svolgimento effettivo di un'attività qualificata.
4.4 Il Consiglio Nazionale può escludere un Associato qualora la sua condotta non sia conforme allo spirito dell'Associazione, all'osservanza del Regolamento e, in ogni casso agli obblighi che derivano dall'adesione.
4.5 Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Questi non ha alcun dirittopatrimoniale o di altra natura nei confronti dell'Associazione.

ART. 5
5.1 Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai versamenti dei soci fondatori;
b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.
5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote di adesione una tantum e dai contributi associativi;
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altro;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.

ART. 6
6.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Nazionale, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che predisporrà una relazione da presentare all'Assemblea.
ART. 7
7.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Associati e delle quote di adesione una tantum viene annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.

ART. 8
8.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.
8.2 Gli Associati hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:
a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
b) attenersi alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.
8.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.
ART. 9
9.1 Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea degli Associati;
b) Consiglio Nazionale;
c) Comitato Esecutivo;
d) Presidente Onorario;
e) Presidente;
f) Vicepresidente;
g) Comitato Medico Scientifico;
h) Comitato degli Amici;
i) Collegio dei Revisori dei conti.
9.2 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

ART. 10
10.1 All'assemblea degli Associati possono partecipare con diritto di voto il Presidente (o chi da lui delegato per iscritto) di ciascuna associazione annessa in qualità di Associato ordinario purché in regola com il pagamento della quota associativa, nonché i Soci Fondatori.
Gli associati affiliati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

ART. 11
11.1 L'Assemblea e' convocata dal Consiglio Nazionale con lettera raccomandata, o per e-mail con conferma di ricezione, da spedirsi agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
11.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purchè in Italia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 12
12.1 L'assemblea generale degli Associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei membri, di sua competenza, del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei conti;
2) sulla relazione del Consiglio Nazionale relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
3) sul rendiconto consuntivo;
4) sul bilancio preventivo;
5) sull'approvazione del Regolamento;
6) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale.
12.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Nazionale in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto degli Associati ordinari oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti.
12.3 L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad Associazioni od Enti aventi finalità uguali od affini.

ART. 13
13.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessariala presenza, in proprio o per delega, di più della metà degli Associati aventi diritto di voto.
13.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
13.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
ART.14
14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi e' presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea stessa viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.

ART. 15
15.1 Il Consiglio Nazionale e' composto:
a) da tre membri Soci Fondatori o designati dai Soci Fondatori che durano in carica a tempo indeterminato e sono sostituibili per cooptazione;
b) da ulteriori membri, in numero variabile da 4 (quattro) a 10 (dieci), nominati dall'assemblea, tra coloro che rivestano la qualità di membro dell'organo direttivo di un Associato che restano in carica per tre anni.
15.2 Relativamente ai Consiglieri di nomina assembleare, se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita il Consiglio Nazionale nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina definitiva.
15.3 Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'Assemblea verrà convocata senza indugio per le nuove nomine.
15.4 Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominareun Segretario organizzativo, anche non membro del Consiglio stesso. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Nazionale sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.
15.5 Il Consiglio Nazionale può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente,dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Nazionale e a esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Nazionale può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.
15.6 Al Consiglio Nazionale sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale. In via meramente esemplificativa, a esso sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la costituzione di Gruppi di studio, nonchè la cura di tutta l'attività ordinaria dell'Associazione, giovandosi anche di esperti esterni;
b) l'ammissione degli Associati;
c) i controlli, le ispezioni e verifiche presso gli Associati, che avranno il dovere di porre a disposizione tutta la documentazione richiesta e offrire ogni collaborazione all'attività di controllo.
15.7 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Nazionale può prendere i provvedimenti provvisorinelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nellasua prima riunione successiva.
15.8 Il Consiglio Nazionale deve sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività della Federazione e il preventivo economico dell'anno in corso.
ART. 16
16.1 Le riunioni del Consiglio, che possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti . I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.
16.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il ConsiglioNazionale almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiestoda tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del ConsiglioNazionale. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto daalmeno due membri del Comitato.
16.3 La convocazione sia del Consiglio Nazionale sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai membri dell'Organo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telefono, purché almeno un giorno prima della riunione.
16.4 Sia alle riunioni del Consiglio Nazionale sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche soggetti estranei al Consiglio. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario organizzativo che provvede a redigereil verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Nazionale stesso. Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo. Incaso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Nazionale stesso.

ART. 17
17.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. BR>17.2 Il Consiglio Nazionale o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali, anche per categorie di atti, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

ART. 18
18.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, esercita il controllo contabile e redige la relazione sul rendiconto consuntivo.
18.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno e verbalizza su apposito registro il compendio dei controlli eseguiti ed il testo della relazione al rendiconto consuntico. E' composta do tre membri effettivi ed uno supplente eletti all'Assemblea che durano in carica tre anni.

ART. 19
19.1 Il Consiglio Nazionale può nominare un Comitato Medico Scientifico, a carattere consultivo; composto da 3 (tre) a 25 (venticinque) membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Nazionale che l'ha eletto. Il Comitato Medico Scientifico può eleggere nel suo ambito un Presidente e può nominare una Giunta Esecutiva composta da un massimo di nove membri.
20.2 I membri del Comitato Medico Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.
20.3 Il Comitato Medico Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
20.4 I membri del Comitato Medico Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

ART. 20
20.1 Il Consiglio Nazionale può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Nazionale che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonchè di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.
ART. 21
21.1 Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.

ART. 22
22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.


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Ultimo aggiornamento di questa pagina 23 marzo 2019