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L’amministrazione di sostegno, innovazione introdotta nel codice civile italiano per effetto della legge 9 gennaio 2004 n 6, giunge finalmente a risolvere i non pochi problemi pratici che comunemente complicavano la vita delle famiglie dei malati di fronte alla necessità di chiedere l’interdizione, misura che d’ora in poi potrà non essere più richiesta.
Può giovarsi dell’amministrazione di sostegno qualunque persona che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. Non è dunque necessario, come per l’interdizione, l’accertamento anche dell’incapacità di intendere e volere. Si è anzi in presenza di una formulazione ampia delle condizioni, essendo contemplata anche l’impossibilità solo temporanea o solo parziale dipendente da un’infermità o da una menomazione o comunque da una situazione che renda impossibile la cura dei propri interessi. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diverse forme di disabilità intellettiva e la demenza senile, anche al primo stadio.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto dal giudice tutelare, dopo un’udienza in cui deve venire sentita la persona “in difficoltà”, se necessario anche presso la sua dimora. Possono ricoprire la funzione di amministratore i parenti, il coniuge, chi (anche non familiare) convive con l’interessato, nonché altre persone che siano ritenute idonee dal giudice tutelare.
Cosa dice la legge
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno (così è denominato il soggetto “in difficoltà” che non è in grado di tutelare i propri interessi) mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all’amministratore e può, in ogni caso, compiere da solo quelli “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (ad esempio, l’acquisto di beni di uso personale, come cibo e vestiti).
Nel decreto di nomina il giudice deve indicare gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere al posto o insieme al beneficiario: tali poteri vengono annotati nel registro dello stato civile. Il provvedimento deve indicare, tra l’altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile dall’amministratore nell’interesse del beneficiario.
L’amministratore deve riferire periodicamente al giudice tutelare sulle “condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario: in tutte le varie fasi della procedura od ogni qualvolta vi siano decisioni da prendere, amministratore e giudice devono tenere conto, per quanto possibile e compatibile con la specificità del singolo caso, dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario.
L’incarico dura dieci anni o il tempo determinato dal giudice in relazione al motivo della nomina, ma può essere rinnovato se l’amministratore di sostegno è un parente o il coniuge o una persona stabilmente convivente. L’incarico non ha scadenza e può cessare per rinuncia da parte dell’interessato o revoca disposta, nei casi previsti, dal giudice tutelare.
I passi da compiere
L’intera procedura non è soggetta alle normali spese di giustizia dei procedimenti giudiziali e può essere attivata direttamente da chi è interessato, anche dallo stesso soggetto “debole” che intende esserne beneficiario (ovviamente quando in grado di farlo autonomamente), senza che sia necessaria l’assistenza di un legale (che è invece obbligatoria in caso di interdizione, a meno che questa non venga promossa d’ufficio dal pubblico ministero). L'istanza va presentata al tribunale del luogo di dimora abituale del beneficiario nella cancelleria dell'Ufficio del giudice tutelare.
Ulteriore rilevante novità introdotta dalla nuova legge è la possibilità di nominare una persona di fiducia come amministratore di sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità. Tale volontà deve essere formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale (ad esempio, un notaio).
Nel documento in formato
Amministratore di sostegno si può trovare il modello di istanza di nomina dell'amministratore di sostegno.
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