Con la circolare n. 90/2007 del 23 maggio 2007 l'INPS ha rivisto la condizione per poter fruire dei
permessi lavorativi regolati dalle leggi 104/1990 e 53/2000, prendendo atto dei principi applicativi di
tali leggi enunciati negli ultimi anni in numerose sentenze emesse sia dai Giudici di merito, che dalla
Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Sostanzialmente, non sono più richiesti i requisiti
dell’esclusività e della continuità dell’assistenza.
Non rileva dunque più che nell'ambito del nucleo familiare
della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori
idonei a fornire l'aiuto necessario, come pure che il disabile sia seguito da assistenti domiciliari, a
pagamento o volontari, oppure in apposite strutture pubbliche o private. Inoltre, i permessi lavorativi
possono ora essere concessi anche ai lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti
da quello in cui risiede di fatto la persona in situazione di grave handicap - offrano alla stessa
un'assistenza sistematica ed adeguata alle sue concrete esigenze. Tale assistenza deve essere descritta
nelle sue linee base in uno specifico
“Programma di Assistenza” a firma congiunta del lavoratore e del
disabile assistito (o del suo amministratore di sostegno o tutore) da presentare al Centro medico legale
della sede INPS competente.
Infine, è prevista la possibilità che la persona in
situazione di grave handicap (o il suo amministratore di sostegno o tutore) possa indicare chi tra i suoi
familiari ritenga idoneo a fruire di tali permessi.
Potete prendere visione del
documento e delle successive precisazioni INPS del 20 giugno 2007 direttamente nel sito Handylex.
24 maggio 2007