Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevede la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.
La Corte Costituzionale con la Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.”
Pertanto, dopo la Sentenza citata, anche il lavoratori che assistono il genitore convivente con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Nel sito HandyLex.org sono illustrati nel dettaglio i contenuti e le condizioni previste dalla Sentenza pubblicata integralmente.
5 febbraio 2009