Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E
3 gennaio 2005DEDUZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA
PERSONALE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTILa disposizione di cui al comma 349, lettera b), numero 3) l.f. - inserendo il nuovo comma 4-bis all'articolo 12 del TUIR - prevede una nuova deduzione, spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all'articolo 433 del codice civile. La disposizione non prevede che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, la deduzione compete anche se il familiare non sia nelle condizioni per essere considerato a carico. Non è necessario, inoltre, che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni, come sopra esemplificativamente richiamate, che lo determinano. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. La deduzione in questione, al pari di quelle previste per oneri familiari, non si applica automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo prima esaminato, diretto ad individuare quanta parte della deduzione stessa i contribuenti possano effettivamente far valere. In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere l'importo della deduzione in esame, di quelle per oneri familiari e degli oneri deducibili ex articolo 10 del TUIR, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso. Si sottolinea che ai fini del calcolo soprariportato, in caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di oneri per familiari a carico, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione. L'importo di € 1.820 deve essere considerato come l'importo teorico massimo da utilizzare nell'applicazione del meccanismo diretto ad individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito. Tale importo deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In sostanza, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per uno dei familiari di cui all'art. 433 del c.c., l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di € 1.820. Lo stesso importo di € 1.820 deve essere considerato quale soglia teorica massima nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Naturalmente, se la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di € 1.820, l'ammontare massimo di deduzione teoricamente spettante coinciderà con l'importo della spesa stessa. Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. La deduzione in commento non pregiudica la possibilità di dedurre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati. Si ricorda, a tal fine, che la menzionata disposizione prevede la deducibilità, nel limite di € 1.549,37, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.