Contrassegno invalidi
per la circolazione e la sosta
Il contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta può essere richiesto dalle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (D.P.R. 495/92) e i non vedenti (D.P.R. 503/96)
Permette di:
Si richiede:
- Sostare gratuitamente nelle aree destinate appositamente alle persone disabili e nei posteggi pubblici a pagamento
- Circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ove sia autorizzato l'accesso ad almeno una categoria di veicoli preposti a servizi di pubblica utilità
- Circolare liberamente nelle corsie riservate ai taxi
- Sostare gratuitamente nelle aree riservate ai residenti
Documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
- Al Sindaco del proprio Comune di appartenenza.
Scadenza:
- Certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza (Medicina legale) o copia del verbale di invalidità rilasciato dalla ASL di competenza (Commissione Sanitaria di Prima Istanza) riportante i codici 05, 06, 08, 09.
- Documento di identità del richiedente e, nel caso, della persona delegata (delega in carta semplice)
- N. 1 fotografia recente, formato tessera
- Eventuale contrassegno in scadenza
- Euro 0,77 per le spese di emissione
Rinnovo:
- Se l'invalidità è permanente dura 5 anni, se temporanea è pari al periodo di invalidità attestata dalla certificazione della ASL di appartenenza.
Il contrassegno approvato dal "Regolamento al Codice della Strada" è riconosciuto in tutto il territorio italiano, è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di una autovettura.
- Certificato del medico di base attestante le immutate condizioni o copia del verbale di invalidità rilasciato dalla ASL di competenza, esclusivamente con codici 05,06,08,09.